9. Sulla possibilità di costituire una fondazione promossa da enti pubblici e privati

9.1 - Premesse generali

Premettiamo che lo scopo di pubblica utilità che dovrebbe essere perseguito dall'ente di nuova costituzione ci induce a preferire la struttura della fondazione rispetto a quella dell'associazione riconosciuta. Quest'ultima infatti si caratterizza per la presenza di organi cosiddetti dominanti (l'assemblea e gli amministratori), ossia non vincolati dall'atto costitutivo nella gestione del patrimonio della associazione medesima: nell'associazione prevale cioè l'elemento personale ed il patrimonio non è vincolato allo scopo, bensì è lo strumento con il quale si ottiene il raggiungimento dello scopo. Tale autonomia degli organi non sembra conciliabile con lo scopo e con le attività che in concreto dovrebbe esercitare l'ente di nuova costituzione.

La fondazione, al contrario, si caratterizza per la presenza di organi serventi (gli amministratori) vincolati al perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore nell'atto unilaterale di costituzione della fondazione con il quale ha destinato i suoi beni alla fondazione. Nella fondazione prevale quindi l'elemento patrimoniale: il patrimonio è vincolato allo scopo in base alla perdurante volontà esterna del fondatore, e quindi appare la figura associativa più appropriata nel caso in cui il fondatore (o uno dei fondatori) possano essere enti pubblici che quindi dovrebbero conferire risorse pubbliche per costituire il patrimonio della fondazione.

Se poi si considera la particolarità dello scopo e dell'attività svolta per il suo raggiungimento e che gli stessi potrebbero coincidere con parte degli scopi istituzionali degli enti pubblici fondatori (Ministero, Comune, Provincia, Regione), non c'è dubbio che la fondazione sia figura più idonea della associazione (riconosciuta o non riconosciuta).

La disciplina delle fondazioni

Ciò detto in linea generale, devono comunque essere evidenziati alcuni problemi che potrebbero sorgere con riferimento alla costituenda fondazione e sostanzialmente legati alla necessità di ottenerne il riconoscimento (il nostro ordinamento non prevede infatti la fondazione non riconosciuta) che viene concesso sulla base di criteri specifici.

L'autorità amministrativa preposta per l'attribuzione della personalità giuridica esercita, o dovrebbe esercitare, il proprio controllo sui seguenti aspetti:

a) l'esistenza di un valido atto costitutivo ai sensi di quanto disposto dagli artt. 14 e 16 cod. civ.;

b) la possibilità dello scopo;

c) la liceità dello scopo;

d) la causa non lucrativa, e quindi la previsione di uno scopo di pubblica utilità;

e) la sufficienza, in base ai fini statutari, del patrimonio destinato all'ente.

Gli aspetti sui quali si sono concentrate sia le autorità preposte al riconoscimento che la giurisprudenza amministrativa sono quelli relativi al patrimonio e allo scopo.

Sia il patrimonio che lo scopo sono infatti elementi essenziali della fondazione che non solo devono essere previsti nell'atto costitutivo ma che devono avere determinate caratteristiche ai fini dell'attribuzione della personalità giuridica all'ente.

Analizzando le pronunce giurisprudenziali è possibile ricavare i principi in base ai quali vengono valutati lo scopo ed il patrimonio sia ai fini della validità dell'atto costitutivo che ai fini del riconoscimento.

Lo scopo

Partiamo dallo scopo della fondazione. In linea generale è stato affermato che la fondazione si caratterizza per la previsione di uno scopo altruistico, non di lucro e soprattutto di pubblica utilità.

La necessità che lo scopo persegua una utilità pubblica deriva dal fatto che altrimenti non sarebbe giustificabile il vincolo definitivo ed irrevocabile (rappresentato dal raggiungimento dello scopo) che viene costituito sul patrimonio dell'ente: solo l'esistenza di una effettiva pubblica utilità consente di superare i principi di libera circolazione dei beni e di libero sfruttamento delle risorse economiche che caratterizzano tutte le codificazioni moderne.

Lo scopo deve inoltre essere altruistico, ossia deve riguardare il soddisfacimento di interessi e/o necessità di determinati soggetti (o categorie di soggetti) diversi dal fondatore.

È sufficiente che la fondazione non abbia come scopo il soddisfacimento degli interessi del fondatore, mentre oggi non si ritiene più necessario che sia presente uno stretto collegamento tra interessi perseguiti e categorie di beneficiari l'assenza del quale era prima motivo per negare il riconoscimento sostenendo che non poteva essere riconosciuto l'ente con scopo generico. Ciò ha reso possibile un ampliamento degli scopi al punto che sono state riconosciute fondazioni rispetto alle quali addirittura sfugge (o non esiste) il collegamento fra gli scopi (ossia gli interessi) perseguiti e le categorie di beneficiari: si pensi ad esempio alle fondazioni che si propongono come scopo il restauro e la cura di immobili pubblici muniti di valore storico o architettonico esposti alla visita dei passanti.

Quanto alla necessità che lo scopo sia uno scopo non lucrativo questa, secondo il concetto tradizionale comporta che per la realizzazione dello scopo la fondazione non dovrebbe esercitare attività economiche.

Anche sotto questo profilo però si è verificata una notevole evoluzione nella prassi, e oggi la realtà pratica conosce fondazioni in cui lo scopo altruistico può implicare in varia maniera l'esercizio di attività economiche creando quindi un rapporto più complesso di quello che caratterizza la statica utilizzazione benefica di rendite propria della fondazione tradizionale. Nell'ambito di questa evoluzione si segnalano addirittura casi in cui l'atto costitutivo vincola (stabilmente) i proventi dell'attività di un altro soggetto alla realizzazione dello scopo della fondazione.

Si tratta di ipotesi limite che certamente non sono frequenti e che non sono viste con favore in sede di attribuzione del riconoscimento, ma che comunque denotano una evoluzione non solo nel concetto di scopo ma anche nel concetto di patrimonio della fondazione che potrebbero consentire l'uso di tale figura giuridica anche in ipotesi particolari, quale potrebbe essere quella di specie, in cui la fondazione dovrebbe (o potrebbe) anche svolgere vere e proprie attività economiche nell'ambito della realizzazione del suo scopo.

Oggi quindi la fondazione può svolgere anche vere e proprie attività imprenditoriali senza che questo comporti l'automatica attribuzione della qualità di imprenditore commerciale (e quindi l'applicazione della relativa disciplina normativa diversa da quella prevista per le fondazioni). È bene però precisare che comunque la giurisprudenza ha

opportunamente introdotto precisi limiti all'ammissibilità dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte delle fondazioni dettando specifici parametri che vengono esaminati in sede di riconoscimento.

In sintesi, sono stati affermati i seguenti principi:

  • le fondazioni possono conseguire i propri scopi ideali anche svolgendo «attività imprenditoriali organizzate cioè per la produzione di beni o di servizi» (Cass. n. 5770/1979);
  • per mantenere la qualifica di fondazione l'attività d'impresa deve essere strumentale alla realizzazione degli scopi istituzionali e deve essere esercitata in via accessoria rispetto all'attività principale dell'ente (realizzazione dello scopo).

A titolo esemplificativo è stata ritenuta accessoria e strumentale l'attività editoriale svolta da una fondazione culturale, e le attività di gestione di laboratori artigiani e di piccole aziende agricole realizzate da una fondazione con finalità religiose e assistenziali che tra i suoi fini istituzionali prevedeva l'istruzione e la formazione professionale gratuita dei giovani.

Se invece la gestione dell'impresa esaurisce l'attività dell'ente, o risulta prevalente rispetto alle altre attività al punto da risultare di fatto come oggetto principale dell'ente, la giurisprudenza esclude la presenza di una fondazione (e l'autorità amministrativa non concede il riconoscimento) ritenendo che sussista una vera e propria impresa commerciale con conseguente applicazione della normativa di riferimento.

L'evoluzione della prassi e le pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite dagli anni cinquanta ad oggi consentono di affermare che attualmente il nostro ordinamento, al di là delle previsioni normative contenute nel codice civile e nelle leggi speciali, ha finalmente assunto un atteggiamento di favore nei confronti delle formazioni sociali nella consapevolezza che queste ultime nella legittima autonomia e varietà delle esperienze costituiscono un significativo momento di espressione della società civile.

In questa nuova visione il decreto di riconoscimento ha assunto un carattere meno politico (o di opportunità) e più strettamente tecnico, ed oggi l'apprezzamento discrezionale dell'autorità amministrativa è limitato al giudizio se sia conforme o no al pubblico interesse concedere all'ente la specifica prerogativa della responsabilità limitata degli amministratori.

Il controllo amministrativo, quindi, si è orientato sul patrimonio e sulla garanzia offerta da tale elemento dell'adempimento delle obbligazioni a cui l'ente dovrà far fronte, per cui il patrimonio diventa l'oggetto principale del controllo amministrativo, ormai svincolato da motivi di opportunità.

Il patrimonio

Il patrimonio indicato nell'atto costitutivo della fondazione, e costituito da beni del fondatore della proprietà dei quali quest'ultimo si spoglia per destinarli in modo definitivo ed irrevocabile alla realizzazione dello scopo dell'ente, deve essere un patrimonio sufficiente per la realizzazione dello scopo statutario. L'esigenza è quella di tutelare l'interesse pubblico a che non siano ammessi a godere del beneficio della responsabilità limitata enti che non diano garanzie dell'adempimento delle proprie obbligazioni.

La giurisprudenza si è adeguata al nuovo orientamento a cui abbiamo accennato sopra ed attualmente non si rinvengono massime che concependo la discrezionalità amministrativa come mera discrezionalità politica abbiano negato il riconoscimento per motivi di mera opportunità, l'unica eccezione è costituita da una sentenza del T.A.R. Toscana (6 giugno 1989 n. 404 in F. it. 1990, IV, 515) che in motivazione ha ritenuto legittimo il diniego di riconoscimento quando l'ente si prefigge fini già interamente realizzati da altra struttura istituzionale.

In linea generale, anche se questa pronuncia evidenzia che comunque esiste la tendenza - da non sottovalutare con riferimento al caso di specie - verso il recupero della discrezionalità politica, si può affermare che oggi il sindacato sull'opportunità del riconoscimento non compare più nelle massime giurisprudenziali in cui lo scopo dell'ente viene esaminato solo sotto l'aspetto della sufficienza del patrimonio alla sua realizzazione. Così, il Consiglio di Stato (sentenza 16 aprile 1980 n. 257) ha ritenuto che non potesse essere attribuita personalità giuridica all'associazione Rangers d'Italia non solo per la genericità del fine (indicato nella conservazione e protezione del mondo ecologico) ma soprattutto per la mancanza di un fondo iniziale di dotazione sufficiente a garantire lo svolgimento dell'attività associativa.

Ed ancora, la genericità dello scopo è stata considerata di ostacolo al riconoscimento non in sé stessa ma in quanto impediva un giudizio di congruità del patrimonio (cfr. Cons. Stato 27 luglio 1979 n. 1228).

Il patrimonio dell'ente è quindi l'elemento sul quale maggiormente si sofferma il controllo amministrativo che subordina la concessione del riconoscimento ad una effettiva sufficienza del patrimonio rispetto allo scopo statutario.

Lo scopo dell'ente che si intende costituire è senza dubbio piuttosto impegnativo e ciò richiede la presenza di un patrimonio cospicuo altrimenti il riconoscimento verrebbe negato per inadeguatezza dello stesso ad assolvere alla funzione di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della fondazione verso terzi.

Il problema non riteniamo che potrebbe essere superato neppure prevedendo il conferimento nel patrimonio della fondazione dei beni immobili di proprietà demaniale: si tratta infatti sempre e comunque di beni pubblici dei quali l'ente pubblico fondatore non potrebbe spogliarsi sic et simpliciter destinandoli ad un determinato soggetto, anche se si tratta di un ente che si caratterizza per il perseguimento di fini di pubblica utilità.

Né la concessione dei beni in uso alla fondazione consentirebbe di aggirare il problema e quindi di ottenere il riconoscimento dell'ente.

Il patrimonio deve infatti essere indicato in modo compiuto nell'atto costitutivo della fondazione perché solo in questo caso è possibile una valutazione concreta della congruità del patrimonio alla realizzazione degli scopi statutari.

Eventuali clausole dell'atto costitutivo che prevedano l'integrazione successiva di un patrimonio iniziale esiguo in rapporto agli scopi statutari, anche se valide sotto il profilo civilistico non verrebbero valutate positivamente in sede amministrativa e potrebbero comportare anche un controllo di opportunità politica del riconoscimento che sarebbe assolutamente da evitare.

L'Amministrazione ha pur sempre un potere discrezionale, nel momento in cui viene richiesta di riconoscere un ente privato ed in assenza di concreti elementi di valutazione niente esclude che si possa far nuovamente ricorso a valutazioni di mera opportunità anche se l'orientamento attualmente sembra essere di segno opposto.

Se a ciò si aggiunge che lo scopo perseguito dalla fondazione potrebbe rientrare nei fini istituzionali spettanti ad enti pubblici, e che anche questo in passato è stato considerato motivo sufficiente per ritenere sussistente l'opportunità di negare il riconoscimento, emerge in modo evidente l'importanza del patrimonio e della sua concreta costituzione nel caso di specie.

In conclusione, la possibilità di costituire una fondazione e di ottenere il successivo riconoscimento (che consente alla fondazione di esistere e di operare) nel caso di specie è subordinata alla soluzione del problema dell'individuazione del patrimonio della fondazione stessa, soluzione che potrà essere cercata solo in presenza di elementi e dati più certi che allo stato attuale non ci sono stati forniti.

9.2 - La struttura della fondazione

L'art. 16 cod. civ. individua nell'atto costitutivo e nello statuto gli atti attraverso i quali viene definita la struttura della fondazione.

In particolare con l'atto costitutivo si esprime il regolamento minimo della fondazione, ossia lo scopo della fondazione medesima ed i mezzi patrimoniali per provvedervi.

Altri elementi tipici dell'atto costitutivo (che ai sensi dell'art. 14 cod. civ. deve avere la forma dell'atto pubblico) sono: 1) la prima nomina delle cariche sociali; 2) la designazione dei soggetti incaricati di compiere le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della fondazione, o di apportare all'atto le modifiche che venissero richieste dall'organo competente; 3) l'espressa richiesta di eventuali agevolazioni fiscali previste dalla legge. La denominazione e l'indicazione della sede devono essere riportate sia nell'atto costitutivo che nello statuto.

Lo statuto, invece, contiene l'insieme delle norme della fondazione che regolano l'ente nella sua struttura, attività e vicende: esso è quindi la parte normativa dell'atto costitutivo.

Dello scopo e del patrimonio abbiamo già detto, possiamo quindi passare ad analizzare gli altri elementi dello Statuto.

L'art. 16 del cod. civ. richiede l'indicazione di «norme sull'ordinamento e sull'amministrazione»: tale richiesta può dirsi soddisfatta con l'enunciazione, nello Statuto della composizione dell'organo amministrativo, delle modalità di nomina dei suoi componenti e con la precisazione degli amministratori cui è conferita la rappresentanza dell'ente.

È questa la struttura più semplice della fondazione che non prevede l'organo assembleare né la possibilità di adesione successiva di altri soggetti (soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari).

L'organo amministrativo

Può essere formato da una sola persona ma nella maggioranza dei casi è organo collegiale composto da un numero fisso o variabile di consiglieri.

Gli amministratori possono essere nominati a vita e le prime nomine di solito, vengono fatte nell'atto costitutivo mentre con lo statuto si individuano i criteri per sostituire gli amministratori che siano cessati dalle cariche.

Lo Statuto può prevedere anche diverse forme di espulsione rimettendo ad esempio la decisione all'autonoma valutazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un Collegio di Probiviri.

Una delle caratteristiche delle fondazioni attuali è rappresentata dall'ampiezza dei poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie, di regola fra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente. Al Presidente può spettare la legale rappresentanza della fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione compreso quello di nominare procuratori e di determinarne le attribuzioni.

In generale, il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione e cura l'osservanza dello Statuto.

I comitati

Gli Statuti prevedono quasi sempre l'istituzione di comitati o commissioni al fine di migliorare l'organizzazione della fondazione. Con tali organi si realizza all'interno della fondazione il decentramento organizzativo che è alla base del principio della divisione dei compiti e della specializzazione.

Nella prassi statutaria si rinvengono principalmente il Comitato Esecutivo ed il Comitato Scientifico.

Il Comitato Esecutivo è solitamente composto da Presidente e da altri membri scelti dal Consiglio tra i suoi membri o fra quelli del comitato scientifico.

In genere al Comitato Esecutivo spettano i compiti e le attribuzioni conferiti dal Consiglio di Amministrazione, ma lo Statuto può attribuirgli il potere di amministrare il patrimonio, la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, e la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative.

Il Comitato Scientifico è spesso composto da membri nominati dal Consiglio di Amministrazione e tra le persone distintesi nei campi di attività che riguardano gli scopi della fondazione.

Lo Statuto, tuttavia, può prevedere che la nomina sia disposta da un organo esterno all'ente, o designare direttamente le persone, titolari di determinate cariche, destinate a comporre il Comitato. In quest'ultimo caso però è opportuno prevedere ulteriori criteri di designazione qualora le persone predette non possano o non vogliano accettare l'incarico.

Le attribuzioni del Comitato Scientifico sono generalmente legate allo sviluppo delle iniziative della fondazione.

Per ogni Comitato lo Statuto deve prevedere le modalità di convocazione e di deliberazione.

La fondazione a base associativa: l'assemblea dei soci

Nel corso degli ultimi anni al classico istituto della fondazione di matrice codicistica, si è affiancato un modello di fondazione-organizzazione costituita con atto inter vivos da una pluralità di fondatori e caratterizzata da uno scopo piuttosto impegnativo sia sotto il profilo dell'interesse pubblico che si intende realizzare sia sotto il profilo delle attività svolte dalla fondazione per la realizzazione dello scopo.

Questo tipo di enti si caratterizza, innanzitutto, per i maggiori poteri che come abbiamo già evidenziato vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione, che perde così la sua tradizionale connotazione di subordinazione rispetto all'elemento patrimoniale. In questi casi i fondatori nell'atto costitutivo si riservano poteri di controllo e direzione dell'organo amministrativo attraverso la nomina di propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

Nella prassi si assiste cioè ad un avvicinamento tra associazione e fondazione, ossia tra le due fattispecie tipiche di persone giuridiche non commerciali previste dal codice civile.

L'espressione più diffusa di questa evoluzione è rappresentata dalle cosiddette fondazioni di partecipazione o fondazioni associative.

In queste ipotesi al negozio di costituzione con il quale il patrimonio viene destinato in maniera duratura ad uno scopo, si affianca un negozio di organizzazione caratterizzato dalla possibilità di adesione di nuovi soci che potranno così partecipare all'organizzazione dell'ente. Diversamente da quanto accade nella fondazione di matrice codicistica il patrimonio di queste fondazioni viene costantemente alimentato dai contributi dei soci aderenti e sostenitori.

In ogni caso rimane fondamentale, anche per l'esistenza delle fondazioni associative, la definitività e stabilità della destinazione del patrimonio e l'eteronomia dello scopo.

La presenza di una assemblea di soci non è quindi di per sé in contrasto con le norme del codice, tuttavia, anche relativamente ai poteri attribuiti all'assemblea dei soci deve permanere il limite rappresentato dalla impossibilità di incidere sulla definitività e stabilità dello scopo dell'ente: non sarebbe ad esempio ammissibile nel nostro ordinamento una fondazione il cui Statuto attribuisca all'organo associativo il potere di determinare lo scioglimento dell'ente.

Lo scopo che dovrebbe essere perseguito dall'ente di nuova costituzione, e la possibile pluralità di fondatori ci induce a preferire la fondazione a struttura associativa rispetto alla fondazione di matrice codicistica.

9.3 - Il procedimento per il riconoscimento

Il procedimento di riconoscimento delle persone giuridiche regolate nel primo libro del codice civile è stato semplificato con il d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 361 «regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto» (pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 286 del 07.12.2000).

L'articolo 1 del regolamento prevede l'acquisto della personalità giuridica a seguito dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto.

L'art. 12 cod. civ. che prevedeva l'acquisto della personalità giuridica mediante riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica è stato abrogato (art. 11 d.p.r. 361/2000).

La domanda per il riconoscimento sottoscritta dal fondatore o da coloro cui è conferita la rappresentanza della fondazione deve essere presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente.

Con la domanda i richiedenti devono depositare copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto; la prefettura rilascia un certificato che attesta il deposito.

Sugli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione del riconoscimento della fondazione (scopo e patrimonio) ci siamo già soffermati in precedenza, aggiungiamo solo che per il riconoscimento nazionale il Ministero dell'Interno pone la soglia minima (nel 2001 era fissata in 200 milioni di lire) al di sotto della quale l'istanza non viene accolta dalla prefettura.

Patrimoni inferiori alla soglia sono ammessi solo se la fondazione dispone di un patrimonio immobiliare di una certa entità valutata caso per caso.

Secondo quanto disposto dal quinto comma dell'articolo in esame entro il termine di 120 giorni «il prefetto provvede all'iscrizione»; nello stesso termine la prefettura deve dare comunicazione di eventuali ragioni ostative all'iscrizione o richiedere di integrare la documentazione presentata.

Gli interessati dovranno produrre memorie o documenti nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del Prefetto che nei successivi 30 giorni dovrà comunicare il motivato diniego o provvedere all'iscrizione.

L'ipotesi del silenzio non è regolata dalla legge, pertanto trascorsi inutilmente i 120 giorni gli interessati dovranno presentare un'istanza e se l'inerzia dell'Amministrazione perdura per altri 60 giorni dovrà essere notificata per mezzo di Ufficiale Giudiziario una diffida a provvedere entro un termine non inferiore a trenta giorni; decorso inutilmente anche tale termine il silenzio dell'Amministrazione (silenzio-inadempimento) potrà essere impugnato dinanzi al Giudice amministrativo.

L'ultimo comma dell'art. 1 prevede la necessità del preventivo parere del Ministero per i beni e le attività culturali nei casi di riconoscimento richiesto da persone giuridiche che operano nelle materie di competenze dello stesso Ministero.

Il parere deve essere espresso nel termine di 60 giorni dalla richiesta del prefetto.

In attuazione di quanto previsto dal comma 10 art. 1 d.p.r. 361/2000 è stato emanato il D.M. 7 maggio 2002 che all'articolo 1 prevede la necessità del parere preventivo per l'acquisto di personalità giuridica di associazioni o fondazioni «che svolgono attività nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali o che, comunque sono detentrici a qualsiasi titolo di archivi, biblioteche o di raccolte di opere di interesse culturale» (1 comma art. 1 D.M. 07.05.2002).

Alle prefetture i richiedenti rientranti in questa particolare categoria di enti dovranno presentare la documentazione necessaria per la verifica della presenza dei requisiti necessari per il riconoscimento.

9.4 - Brevi cenni sulle ONLUS

Un forte impulso al settore del non-profit, cioè alle attività legate al sociale e portate avanti senza fine di lucro, è venuto dalla Finanziaria 1997 che ha dato delega al Governo per procedere ad una riorganizzazione sistematica del regime Tributario applicato a questo settore.

Il Decreto Legislativo n. 460 del 1997 ha dato attuazione alla delega introducendo una serie di importanti novità. Il provvedimento è diviso in due azioni: la prima contiene la disciplina tributaria degli enti non commerciali, mentre la seconda istituisce le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Il provvedimento illustra in modo dettagliato quali sono le attività che possono svolgere le ONLUS: si tratta di beneficenza, assistenza sociale e sanitaria, istruzione, formazione e ricerca scientifica, sport, tutela e promozione del patrimonio artistico e storico ivi comprese le biblioteche, tutela del patrimonio ambientale tutela dei diritti civili (art. 10, comma 1, lett. a D. Lgs. 04.12.1997 n. 460).

Il provvedimento richiede anche il perseguimento di finalità di solidarietà sociale (art. 10 comma 1 lett. b) e precisa che si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori «(…) della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico (…) della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca e altre fondazioni (…) nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato» (art. 10 comma 4).

Per godere dei vantaggi previsti gli enti dovranno avere un requisito formale che consiste nel dotarsi di uno Statuto o di un atto costitutivo in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, ed una serie di requisiti sostanziali che, a titolo esemplificativo, vanno dal divieto di distribuzione degli utili con obbligo di utilizzarli per le finalità istituzionali dell'ente, alla redazione di un bilancio e di un rendiconto annuale, fino all'obbligo di devolvere il patrimonio ad un'altra ONLUS nel caso di scioglimento, l'uso della denominazione e in altri segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo ONLUS (art. 10 comma 1 lett. c, d, e, f, g, h, i).

L'art. 11 per garantire la corretta applicazione della legge e per evitare che soggetti aventi fini di lucro godano delle agevolazioni prevede la creazione di una Anagrafe delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze.

In attuazione di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 11 D. Lgs. 460/1997 è stato emanato il D. Ministero dell'Economia 18 luglio 2003 n. 266 recante «Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione ONLUS in attuazione dell'art. 11 comma 3 D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460» (Pubblicato nella Gazz. Uff. del 19 settembre 2003 n. 218).

Dagli elementi che ci sono stati forniti l'ente di nuova costituzione potrebbe usufruire della denominazione di ONLUS e conseguentemente delle ulteriori agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs. 460/1997 per tali categorie di enti, si potrebbe quindi costituire una fondazione ONLUS in presenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 10 D. Lgs. 460/1997.

9.5 - Considerazioni finali

Sulla base delle norme vigenti e delle informazioni riguardanti le caratteristiche della nuova istituzione Museo dell’Universo, come si è avuto modo di illustrare in questo capitolo considerazioni convergenti suggeriscono che la fondazione sia l’opzione la più indicata. Va da sé che, se lo studio di fattibilità produrrà un impulso alla creazione del nuovo Museo e verrà posta concretamente la questione dei soggetti invitati a concorrere alla sua realizzazione, si andrà anche verso un riesame della questione, i cui risultati potrebbero mutare anche radicalmente, alla luce di nuovi dati ed elementi più specifici, soprattutto con riferimento al patrimonio dell'ipotetica fondazione e, in particolar modo, alla volontà dei fondatori relativa alla struttura e organizzazione della fondazione stessa.